Descrizione
ORDINANZA n. 11
IL SINDACO
PREMESSO che il Sindaco è l’Autorità sanitaria territorialmente competente alla salvaguardia e alla tutela della salute e dell’igiene pubblica;
PREMESSO inoltre che: le condizioni climatiche tipiche della stagione estiva rendono forte il rischio di incendi boschivi, altamente pregiudizievoli per l’incolumità delle persone, dei beni e del patrimonio ambientale; l’incuria e l’abbandono di taluni appezzamenti di terreno comporta una proliferazione di vegetazione, rovi, sterpaglie che, per le elevate temperature estive, possono causare pericolo di incendi;
RILEVATO che: nel tratto ferroviario esistente nel territorio comunale di Tione degli Abruzzi vi sono diversi terreni con presenza di vegetazione a ridosso della sede ferroviaria che li attraversa; la necessità di intervenire tempestivamente, al fine di evitare dannose conseguenze a persone e cose, prevenendo situazioni di emergenza dovute alla caduta di alberi e al pericolo di incendio per la presenza degli stessi sulla sede ferroviaria;
CONSIDERATO che: l’acqua potabile è un bene pubblico prezioso e limitato e la sua distribuzione deve essere regolamentata in modo da soddisfare prioritariamente i fabbisogni primari domestico, alimentare, igienico-sanitario e medicale, anche con limitazioni sugli altri utilizzi; nel territorio comunale di Tione degli Abruzzi, durante la stagione estiva, potenziali criticità in merito alla disponibilità di acqua potabile si accentuano notevolmente per l’aumento dei consumi idrici pro-capite e per l’incremento della popolazione tali da determinare carenze di pressione e portata alle utenze idriche; il perdurare delle condizioni meteorologiche, con forti aumenti delle temperature, effetti legati alla stagionalità, rendono necessaria l’adozione, per questo periodo estivo, del provvedimento in oggetto, il cui fine è di garantire a tutta la popolazione, la sufficiente e necessaria quantità di acqua potabile, ravvisando, pertanto, la necessità di limitare il consumo dell’acqua potabile, nel modo che verrà descritto nel prosieguo del presente atto;
VISTA la Legge 21.11.2000 n. 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”; VISTO il Regio Decreto 18.06.1931 n. 773 “Testo unico leggi pubblica sicurezza”; VISTO il Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” (artt. 29, 30 e 31) e s.m.i.; VISTO l’art. 423 bis e gli artt. 449 e 450 del Codice Penale; VISTI gli artt. 50, 54 e 107 del D.L.gs. n. 267 del 18 agosto 2000 (T.U.E.L.); VISTO l’art. 255 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 (norme in materia ambientale) e s.m.i.; VISTO il T.U.P.S. n. 773 del 18-06-1931;VISTO il vigente Statuto comunale;VISTO il D.P.R. n.753/1980;
ORDINA
- a tutti i proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate e/o appezzamenti di terreni e/o giardini di provvedere ad un’accurata pulizia degli stessi invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l’incolumità e l’igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio delle siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono a ridosso dei centri abitati e sui cigli delle strade e delle linee ferroviarie ed alla rimozione dei rifiuti, residui vegetali e quant’altro possa favorire l’innesco di incendi;
- il divieto di accendere fuochi;
- il divieto di accensione e bruciatura delle stoppie e di qualsiasi materiale vegetale;
- che tutti i proprietari, conduttori e detentori a qualsiasi titolo di aree agricole confinanti con tutte le strade comunali, provvedano al taglio ed alla pulizia sia del legnatico che delle ramaglie di risulta dei propri rispettivi terreni, in modo tale da eliminare il pericolo e ripristinare la viabilità;
- a partire dalla data odierna e fino al 31 agosto 2024 (salvo ulteriori provvedimenti, rimanendo possibile comunque la rimodulazione dei termini di durata e/o di orario in funzione delle disponibilità di approvvigionamento idrico), la limitazione del consumo di acqua potabile ai soli fini alimentari, domestici, igienico-sanitari e medicali, ponendo il divieto per utilizzi diversi, quali l’irrigazione di orti, giardini, il lavaggio di automobili, il riempimento di piscine o quant’altro non sia strettamente necessario ai fini del fabbisogno umano.
Qualora per necessità di pubblico interesse o per il mantenimento di beni pubblici, oltre che per inderogabili e improrogabili necessità, si debba far uso dell’acqua dai pubblici acquedotti, il personale dipendente del Comune, i soggetti gestori dei servizi pubblici o soggetti appositamente autorizzati, possono farne strettamente uso per garantire la buona conduzione del bene pubblico.
INVITA Tutta la cittadinanza a collaborare costruttivamente per un uso razionale e corretto dell’acqua al fine di evitare inutili sprechi.
RICORDA Che l’inosservanza dei suddetti divieti, salvo che il fatto non costituisca reato, sarà punita con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, prevista dall’art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000.
DISPONE
- che, trascorso inutilmente il termine di 90 giorni, i lavori occorrenti all’eliminazione del pericolo derivante da specie vegetali non curate e opportunamente mantenute, saranno eseguiti d’ufficio, con oneri a carico dei proprietari frontisti e fatta salva l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’art.667 del c.p., come modificato dall’art.52 del D.L.vo 30/12/1999 n.507; che la presente Ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio istituzionale, resa nota alla cittadinanza con le consuete forme di pubblicità e pubblicata sul sito internet del Comune; le forze dell’ordine e la Polizia Municipale sono incaricate del rispetto della presente Ordinanza, la quale viene trasmessa a: Prefettura di L’Aquila; Polizia Municipale - sede; Stazione Carabinieri di Fontecchio (AQ);Stazione Carabinieri Forestali di Fontecchio (AQ). Il Vigile Urbano e gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione della presente Ordinanza.
INFORMA
che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell’Abruzzo, nel temine di 60 gg. dalla pubblicazione (D.L.gs. n. 104/2010) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di 120 gg. dalla pubblicazione (D.P.R. n. 1199 del 24-11-1971 e s.m.i.).
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