Descrizione
DIRITTO ALL’AUTOPRODUZIONE DEL CIBO
Nella costituzione della Repubblica Italiana, al Titolo III (Rapporti economici), all’articolo 44, si aggiunge il seguente:
“Terzo comma. “Tutti i cittadini e i soggetti residenti nel territorio della Repubblica hanno il diritto assoluto e irrinunciabile di coltivare la terra e di allevare animali sul suolo di proprietà, senza scopo di lucro, per il soddisfacimento dei bisogni alimentari propri e della propria famiglia.”
DIRITTO ALLA LIBERTA’ DI PAGAMENTO IN CONTANTI
All’art. 1277 del codice civile (Debito di somma di danaro), si aggiunge il seguente:
“Comma 3: “L’estinzione delle obbligazioni pecuniarie può sempre avvenire mediante pagamento in denaro contante”.
STOP ALL’INDOTTRINAMENTO GENDER NELLE SCUOLE
Nella costituzione della Repubblica Italiana, al Titolo II (Rapporti etico-sociali), all’Articolo 30 si aggiunge il seguente:
“comma 2-bis: Le scelte relative all’educazione e all’istruzione dei figli minori in ambito religioso, morale, scientifico, sanitario, politico e affettivo-sessuale spettano in ultima istanza al padre e alla madre, i quali pertanto potranno sempre negare il proprio consenso all’insegnamento all’interno della struttura scolastica di teorie contrastanti con i loro principi e convinzioni morali”.
DIRITTO ALL’AUTOPRODUZIONE DEL CIBO
Nella costituzione della Repubblica Italiana, al Titolo III (Rapporti economici), all’articolo 44, si aggiunge il seguente:
“Terzo comma. “Tutti i cittadini e i soggetti residenti nel territorio della Repubblica hanno il diritto assoluto e irrinunciabile di coltivare la terra e di allevare animali sul suolo di proprietà, senza scopo di lucro, per il soddisfacimento dei bisogni alimentari propri e della propria famiglia.”
DIRITTO ALLA LIBERTA’ DI PAGAMENTO IN CONTANTI
All’art. 1277 del codice civile (Debito di somma di danaro), si aggiunge il seguente:
“Comma 3: “L’estinzione delle obbligazioni pecuniarie può sempre avvenire mediante pagamento in denaro contante”.
STOP ALL’INDOTTRINAMENTO GENDER NELLE SCUOLE
Nella costituzione della Repubblica Italiana, al Titolo II (Rapporti etico-sociali), all’Articolo 30 si aggiunge il seguente:
“comma 2-bis: Le scelte relative all’educazione e all’istruzione dei figli minori in ambito religioso, morale, scientifico, sanitario, politico e affettivo-sessuale spettano in ultima istanza al padre e alla madre, i quali pertanto potranno sempre negare il proprio consenso all’insegnamento all’interno della struttura scolastica di teorie contrastanti con i loro principi e convinzioni morali”.